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Qualora un Ente pubblico locale non raggiunga nel suo personale la percentuale d'obbligo di mutilati ed invalidi di guerra stabilita dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, la copertura del numero prescritto di posti con mutilati ed invalidi ha la precedenza rispetto all'assunzione in ruolo degli avventizi contemplati nella presente legge.

Testo in vigore dal 7 aprile 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-03-08;99~art5 · fonte del testo