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L'efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, e' prorogata fino al 31 dicembre 1973. Con effetto del 1 gennaio 1969, l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge predetta e' sostituito dal seguente: "Il compenso mensile per ciascun incarico non puo' superare la somma di lire centoventimila".

Testo in vigore dal 8 aprile 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-03-10;79~art1 · fonte del testo