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Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097, e con le modificazioni di cui alla presente legge, sono prorogato al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata. E' altresi' prorogato al 31 dicembre 1961 il termine di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1565~art1 · fonte del testo