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Il penultimo comma, dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, che integra, l'art. 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, recante il testo modificato dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e' sostituito dai seguenti: "A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre il Ministro del turismo e dello spettacolo ammettera' alla programmazione obbligatoria ed al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali, scelti fra quelli la cui domanda di revisione, ai fini dei rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, sia stata presentata nel trimestre precedente, valutazione comparativa dei requisiti tecnici, artistici e culturali. Alla scelta di cui al comma precedente provvede un Comitato di eserti composto da un regista di film a lungometraggio, un compositore di musica per film, un critico cinematografico, un direttore della fotografia, un rappresentante dei produttori di film. I membri di tale Comitato saranno scelti in una terna designata per ciascun componente dalle rispettive organizzazioni di categoria, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo per la durata di un anno. Per ogni componente effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un supplente. Il Comitato elegge fra i suoi componenti il proprio presidente. I membri di tale Comitato non possono fare contemporaneamente parte della Commissione per l'assegnazione dei premi di qualita' di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097. Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della Direzione generale dello spettacolo, esercita le funzioni di segretario. I provvedimenti adottati su conforme parere motivato del precitato Comitato hanno carattere definitivo. Qualora alla programmazione obbligatoria ed ai contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potra' essere portata in aumento alla quota, del trimestre successivo, ferma restando la cifra massima annuale di 200".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1565~art2 · fonte del testo