Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il primo comma dell'art. 20-bis della legge 29 dicembre 1949, n. 958, nel testo di cui all'art. 19 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e' sostituito dal seguente: "I film nazionali lungometraggi e di attualita', rispondenti alle prescrizioni della presente e delle precedenti leggi sono ammessi, sentito il parere dei rispettivi Comitati di esperti, alla programmazione obbligatoria, salvo che non siano forniti dei requisiti minimi di idoneita' tecnica, ed artistica".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008
