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I film nazionali cortometraggi riconosciuti dal competente Comitato di esperti in possesso dei requisiti minimi di idoneita' tecnica ed artistica, ma non ammessi alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo in quanto risultati - secondo l'ordine di priorita' prescritto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097 - in eccedenza alla quota trimestrale, possono essere nuovamente presentati per l'ammissione alla programmazione obbligatoria, ai Sensi delle disposizioni contenute nel precedente art. 2 e, se ammessi, concorrere all'assegnazione dei premi di qualita' previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, anche se proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio precedente.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008
