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I premi di qualita', previsti rispettivamente alla lettera a) dell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897 e nell'art. 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, per l'ultimo semestre di applicazione della presente legge saranno attribuiti con le stesse modalita', entro tre mesi dal termine del semestre stesso, nella misura di tre premi ai film a lungometraggio e di sessanta premi ai film a cortometraggio. I film dichiarati "prodotti per la gioventu'", per l'ultimo semestre di applicazione della presente legge, potranno beneficiare di un premio da prelevarsi su un fondo di 50 milioni da assegnarsi ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1565~art7 · fonte del testo