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All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede con una quota delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile. All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966 si provvede con riduzione di pari importo del fondo destinato al finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008
