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[1]Proroga degli incarichi di presidenza

[2]Gli incarichi di presidenza conferiti nella scuola secondaria, negli istituti d'arte e nei licei artistici per l'anno scolastico 1979-80 sono prorogati per l'anno scolastico 1980-81, nei limiti dei posti di presidenza disponibili nell'ambito della provincia. Nel caso in cui uno o piu' docenti perdano nell'anno scolastico 1980-81 il posto di presidenza occupato nell'anno scolastico 1979-80, si procede ad una nuova assegnazione dei posti di presidenza secondo l'ordine della graduatoria in base alla quale sono stati conferiti gli incarichi per l'anno scolastico 1979-80, a partire dal docente meglio collocato nella graduatoria che abbia perso l'incarico di presidenza.

Testo in vigore dal 11 giugno 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;226~art2 · fonte del testo