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Gli interventi da effettuare ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge sono realizzati con priorita' nelle zone depresse delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, nonche' nei territori montani di cui all'articolo 9 della legge medesima, sulla base dei piani quinquennali di cui all'articolo 1 della legge stessa.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008
