Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. 73 parole tolte.
tolto: Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei benefici tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a decorrere dal 1 gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 1972, ancorche' sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;402~artunico · fonte del testo