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Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei benefici tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a decorrere dal 1 gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 1972, ancorche' sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000.

Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;402~artunico · fonte del testo