Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 1949 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 e successive integrazioni e modificazioni, che vengono a scadere al termine dell'annata agraria 1948-49, sono prorogate sino a tutta l'annata agraria 1949-50. La proroga non e' ammessa solo nei casi di inadempienza previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 80.
Testo in vigore dal 17 novembre 1949 al 22 dicembre 2008
