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Le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 e successive integrazioni e modificazioni, che vengono a scadere al termine dell'annata agraria 1948-49, sono prorogate sino a tutta l'annata agraria 1949-50. La proroga non e' ammessa solo nei casi di inadempienza previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 80.

Testo in vigore dal 17 novembre 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1949

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1949 al 17 novembre 1949. 26 parole tolte, 46 parole aggiunte.

Le tolto: disposizioni di proroga contenute nella presente legge si applicano anche alle concessioni di terre incolte o tolto: mal coltivate, eseguite a mezzo di decreto prefettizio a norma aggiunto: insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto tolto: del Capo provvisorio dello Stato aggiunto: legislativo 6 settembre 1946, n. 89tolto: , e successive integrazioni e modificazioniaggiunto: , che vengono a scadere al termine dell'annata agraria 1948-49, sono prorogate sino a tutta l'annata agraria 1949-50. La proroga non e' ammessa solo nei casi di inadempienza previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 80.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-06-25;353~art8 · fonte del testo