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La proroga non si applica ai contratti agrari di affitto e colonia parziaria scadenti al termine dell'annata 1948-1949, stipulati dall'Opera nazionale combattenti nei comprensori di trasformazione fondiaria ad essi affidati. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina, con proprio decreto, i comprensori nei quali, a norma del comma precedente, i contratti di affitto e colonia parziaria stipulati dall'Opera nazionale combattenti si intendono decaduti.
Testo in vigore dal 7 luglio 1949 al 22 dicembre 2008
