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Agli esperti previsti all'art. 7 della presente legge e' dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 250 se sono impiegati dello Stato e di lire 600 negli altri casi. Per la missione e' dovuta l'indennita' spettante agli impiegati di grado 6°. Le spettanze al tecnico per il suo parere sono liquidate dalla sezione del Tribunale nella sentenza. Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla erogazione di esse si procedera' mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei prefetti, nelle cui province hanno sede le Sezioni specializzate. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare nel bilancio le occorrenti variazioni.
Testo in vigore dal 20 agosto 1948 al 22 dicembre 2008
