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E' dato valore di legge, per tutti i contratti di mezzadria, all'accordo stipulato il 24 giugno 1947, quale risulta dal testo allegato alla presente legge, e al regolamento che l'accompagna. L'efficacia delle norme del detto accordo e' prorogati anche all'anno agrario 1947-48. Si conservano in vigore le norme piu' favorevoli ai mezzadri, che siano contenute in patti, individuali o collettivi, liberamente stipulati.

Testo in vigore dal 20 agosto 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1094~art4 · fonte del testo