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Le rinuncie alla proroga, prevista dalla presente legge, sono efficaci solo se risultano da documenti di data certa successiva all'entrata in vigore della presente legge o da accordi stipulati con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali.

Testo in vigore dal 20 agosto 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1094~art9 · fonte del testo