Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati
Art. 3
Per le disdette, alle quali si applichi la proroga di cui al precedente art. 1, valgono le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 9 della legge 15 agosto 1949, n. 533.
Testo vigente dal 12 dicembre 1950
