E' prorogato al 30 giugno 1957 il termine stabilito con la legge 14 luglio 1955, n. 617, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 agosto 1957, n. 680

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La L. 2 agosto 1957, n. 680, ha disposto (con l'art. 1) che " E' prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito, con la legge 31 luglio 1956, n. 1037, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo." Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1957.

Testo vigente dal 13 agosto 1957

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1957

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1956 al 13 agosto 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 agosto 1957, n. 680

    La L. 2 agosto 1957, n. 680, ha disposto (con l'art. 1) che " E' prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito, con la legge 31 luglio 1956, n. 1037, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo." Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1957.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1037~artunico · fonte del testo