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Il primo comma dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e modificato con il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 439, e' sostituito dai seguenti: "I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento degli esami di idoneita' da parte delle stesse amministrazioni. Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti a tempo pieno ad una attivita' lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale e' avvenuta l'assunzione".

Testo in vigore dal 17 febbraio 1981 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;21~art1 · fonte su Normattiva