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I giovani assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che non abbiano potuto sostenere la prova scritta relativa agli esami di idoneita' previsti dal terzo comma dell'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, a causa di impossibilita' obiettiva e documentata sono ammessi a sostenere tale prova ed il successivo colloquio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le medesime modalita' previste dai bandi relativi agli esami ai quali i giovani non hanno potuto partecipare. Agli esami di cui al precedente comma sono ammessi anche i giovani che non si siano presentati alla prima prova scritta e che siano residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1981 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;21~art2 · fonte del testo