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Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, che vengono all'uopo integrati per un importo massimo non superiore a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983. Al maggior onere di lire 300 miliardi valutato per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si applica l'articolo 26-octies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1981 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;21~art4 · fonte su Normattiva