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Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, e' fissato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Il termine per il completamento dei lavori della commissione interministeriale, costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964, e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664, previsto all'articolo 6, comma nono, della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, e' prorogato al 31 dicembre 1973. Anche dopo tale data le funzioni consultive previste all'articolo 5, comma terzo, della citata legge 20 dicembre 1967, n. 1265, potranno, se necessario, essere esercitate dalla predetta commissione interministeriale. Le spese relative alla commissione stessa faranno carico ai capitoli indicati nell'ultimo comma del richiamato articolo 6 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265.

Testo in vigore dal 9 giugno 1971 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1971-05-03;319~artunico · fonte del testo