L'articolo 4 della legge 23 giugno 1964, n. 433, e' abrogato.
Testo vigente dal 23 luglio 1965
L'articolo 4 della legge 23 giugno 1964, n. 433, e' abrogato.
Testo vigente dal 23 luglio 1965
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-07-05;833~art6 · fonte del testo