Articolo abrogato dalla l. 5 luglio 1965, n. 833.
Abrogato dal 24 luglio 1965
Articolo abrogato dalla l. 5 luglio 1965, n. 833.
Abrogato dal 24 luglio 1965
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1964 al 24 luglio 1965. 103 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le eccedenze attive della Gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 31 marzo 1965 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazioni senza interessi, alla Gestione case lavoratori nonche' alla Cassa per l'integrazione guadagni in caso di passivita' determinatasi nella gestione in conseguenza del disposto di cui al precedente articolo 3. Negli stessi o con altri decreti saranno stabiliti le modalita' e i tempi per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 833
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 5 luglio 1965, n. 833
La L. 5 luglio 1965, n. 833 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1965".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-06-23;433~art4 · fonte del testo