Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 30 giugno 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Cassa per l'integrazione guadagni in caso di passivita' determinatasi nella gestione in conseguenza delle disposizioni dalla presente legge. Negli stessi o con altri decreti sono stabilite le modalita' e i tempi per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del precedente comma.

Testo vigente dal 23 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-05;833~art5 · fonte su Normattiva