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Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1966 l'Ente portuale Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della polizia del porto, con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 943.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008
