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Il terzo comma dell'art. 5 della legge 26 marzo 1959, n. 178, e' sostituito dal seguente: "E' escluso dal passaggio ai nuovi concessionari e dall'inquadramento nei ruoli organici di cui al comma precedente il personale che, entro il 30 giugno 1960, abbia raggiunto i limiti di eta' per essere collocato in quiescenza".
Testo in vigore dal 2 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008
