I termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono riaperti e prorogati per la, durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 2 febbraio 1960
I termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono riaperti e prorogati per la, durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 2 febbraio 1960
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1959-12-30;1233~artunico · fonte del testo