Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, e' prorogato di un anno.
Testo vigente dal 22 aprile 1989
Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, e' prorogato di un anno.
Testo vigente dal 22 aprile 1989
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1989-04-17;134~art1 · fonte su Normattiva