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[1]Sono prorogati fino ad un anno dopo la dichiarazione, della cessazione dello stato di guerra, tanto per l'azione dei contribuenti diretta a conseguire il rimborso di tasse indebitamente pagate, quanto per la riscossione da parte dello Stato delle tasse dovute e non pagate o delle differenze dovute su quelle pagate in meno, i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:
[2]1° - articoli 136 e 137 della legge di registro, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269;
[3]2° - articoli 86 e 87 della legge tributaria sulle successioni, R. decreto 30 dicembre n. 3270;
[4]3° - art. 11 della legge sulle tasse ipotecarie, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3272;
[5]4° - articoli 18 e 28 della legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 3280;
[6]5° - art. 16 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, portante modificazioni al regime dell'imposta di negoziazione sui titoli delle societa';
[7]6° - articoli 37 e 38 della legge tributaria sulle assicurazioni, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3281;
[8]7° - art. 35 della legge tributaria sulla manomorta, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3271;
[9]8° - art. 10 della legge tributaria sulle concessioni governative, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279;
[10]9° - art. 73 della legge del bollo, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268.
Testo in vigore dal 31 luglio 1941 al 16 dicembre 2009
