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[1]Sono prorogati di un anno i termini di prescrizione stabiliti dalle seguenti disposizioni di legge:
[2]1°) articoli 136 e 137 della legge del registro, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269;
[3]2°) articoli 86 e 87 della legge tributaria sulle successioni, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3270;
[4]3°) articolo 11 della legge sulle tasse ipotecarie, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3272;
[5]4°) articoli 18 e 28 della legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro, R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 3280;
[6]5°) articolo 16 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, portante modificazioni al regime dell'imposta di negoziazione sui titoli delle societa';
[7]6°) articoli 37 e 38 della legge tributaria sulle assicurazioni, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3281;
[8]7°) articolo 35 della legge tributaria sulla manomorta, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3271;
[9]8°) articolo 10 della legge tributaria sulle concessioni governative, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279;
[10]9°) articolo 73 della legge del bollo, R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268.
Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
