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Il termine per la presentazione delle domande alle sezioni specializzate dei tribunali, per la decisione delle controversie in materia di affitto di fondi rustici e di vendita di erbe per il pascolo, fissato nell'art. 10 della, legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' prorogato fino a sessanta giorni dalla deliberazione delle Commissioni tecniche provinciali e non puo' in ogni caso essere inferiore a quello stabilito dalla, suddetta legge.

Testo in vigore dal 25 giugno 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-06-03;321~art3 · fonte del testo