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Qualora gli esperti chiamati a far parte delle Sezioni specializzate, di cui agli articoli 5 e 8 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, siano assenti per due udienze consecutive senza giustificato motivo, il presidente del Tribunale provvedera' alla, loro sostituzione nominando altri esperti da lui prescelti tra gli appartenenti alla corrispondente categoria.
Testo in vigore dal 25 giugno 1949 al 22 dicembre 2008
