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I termini di cui al primo e secondo comma dell'art. 19 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, e di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1827, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 138, sono prorogati al 30 giugno 1940-XVIII.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
