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I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previsti dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, gia' prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237 e 27 dicembre 1977, n. 989, nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1985, con decorrenza dal 1 gennaio 1983.

Testo in vigore dal 24 marzo 1983 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-03-10;74~artunico · fonte del testo