L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' puo' essere proposta dai figli nati prima del 1 luglio 1939 anche nei casi previsti ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 269 del codice civile, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei casi preveduti dall'articolo 252 del codice civile l'azione puo' essere proposta anche successivamente a tale termine purche' entro i due anni dallo scioglimento del matrimonio, o dalla cessazione degli effetti civili di esso. Nei casi preveduti dal n. 2) dell'articolo 269 del codice civile l'azione puo' essere proposta anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma, purche' entro i due anni dal giorno in cui e' passata in giudicato la sentenza o e' stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternita'. Nei processi in corso la presente disposizione si applica d'ufficio in ogni fase e grado di giudizio.

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 60/1977

    Altra decisione
    30 marzo 1977

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1047 (Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'art. 274 cod. civ.), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 29 p.p., 30, penultimo e ultimo comma, e 136 della Costituzione, nonché dell'art. 6, nn. 1 e 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto contrario al principio di ragionevolezza, affinché valuti la sussistenza della rilevanza della proposta questione alla luce della nuova disciplina della materia introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia) entrata in vigore successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione.

    Art. 274 c.c. · Art. 250 c.c. · Art. 270 c.c. · Art. 271 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1047~art1 · fonte del testo