Restano validi gli atti, le procedure avviate e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n. 353. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 21 marzo 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-03-16;81~art5 · fonte su Normattiva