Restano validi gli atti, le procedure avviate e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n. 353. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 21 marzo 1988
