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Il termine entro il quale i consigli di facolta' possono provvedere alla copertura delle cattedre scoperte, per trasferimento o per chiamata, e' prorogato per l'anno accademico 1970-71, al 28 febbraio 1971. Nel caso che la copertura sia effettuata per una cattedra gia' coperta per incarico, i competenti organi accademici destinano, per lo stesso anno accademico e con il consenso dell'interessato, il professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso di materia affine, conservandogli la retribuzione, anche in soprannumero rispetto al numero dei corsi retribuiti ai sensi delle norme vigenti. Agli insegnamenti ufficiali resisi vacanti a seguito di trasferimenti i competenti organi accademici possono provvedere per incarico entro la stessa data del 28 febbraio 1971. Le norme relative agli incarichi di insegnamento universitari contenute nell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, sono prorogate anche per l'anno accademico 1971-72.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1971 al 18 giugno 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-01-22;4~art1 · fonte su Normattiva