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Il termine entro il quale i consigli di facolta' possono provvedere alla copertura delle cattedre scoperte, per trasferimento o per chiamata, e' prorogato per l'anno accademico 1970-71, al 28 febbraio 1971. Nel caso che la copertura sia effettuata per una cattedra gia' coperta per incarico, i competenti organi accademici destinano, per lo stesso anno accademico e con il consenso dell'interessato, il professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso di materia affine, conservandogli la retribuzione, anche in soprannumero rispetto al numero dei corsi retribuiti ai sensi delle norme vigenti. Agli insegnamenti ufficiali resisi vacanti a seguito di trasferimenti i competenti organi accademici possono provvedere per incarico entro la stessa data del 28 febbraio 1971. ((Fino all'anno accademico che precedera' quello di prima applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, agli incaricati di insegnamento ufficiale nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria per i due anni accademici immediatamente precedenti, l'incarico e' prorogato per il successivo anno accademico, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo. Per gli assistenti di ruolo e' sufficiente che l'incarico sia stato conferito nell'anno accademico precedente. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari ordinari, straordinari o aggregati)).

Testo in vigore dal 18 giugno 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-01-22;4~art1 · fonte su Normattiva