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Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facolta', per i Comuni forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, gia' prorogato con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008
