Il primo comma dell'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, e' sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge". Il terzo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attivita' necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale versera' il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute".

Testo vigente dal 2 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-18;792~art1 · fonte su Normattiva