Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Art. 47 — Termini e modalità per l'attuazione delle norme concernenti l'OPAFS

((Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge)). La situazione finanziaria e patrimoniale dell'OPAFS all'inizio della sua attivita' sara' accertata sulla base delle risultanze del conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla data indicata nel precedente comma. ((Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attivita' necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale versera' il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 ottobre 1977, n. 792

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La L. 18 ottobre 1977, n. 792 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la medesima ha effetto dal 1 gennaio 1976.

Testo vigente dal 3 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art47 · fonte su Normattiva