L'articolo 5 della legge 5 giugno 1973, n. 348, e' sostituito dal seguente: "Alla gestione dei servizi di mensa citati ai precedenti articoli 1 e 2, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' provvedere con concessione del servizio in appalto oppure con affidamento del servizio stesse alle sezioni del Dopolavoro ferroviario; in tale seconde caso e' ammesso il subaffidamento, previa autorizzazione dell'Azienda stessa. I soci del Dopolavoro ferroviario, in tutte le loro distinzioni, sono ammessi alle mense a finalita' aziendale-assistenziali mediante la corresponsione di un prezzo del pasto tipo che sia pari a quello praticato in tale tipo di mensa, maggiorato di un'aliquota che tenga conto degli oneri a carico dell'Azienda. I lavoratori convenzionati con l'Azienda per lo svolgimento di determinati servizi ferroviari sono ammessi alle mense a finalita' aziendali alle stesse condizioni del personale ferroviario".

Testo vigente dal 14 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-10;292~art13 · fonte su Normattiva