Il termine stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, e' prorogato di un anno.
Testo vigente dal 12 maggio 1976
Il termine stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, e' prorogato di un anno.
Testo vigente dal 12 maggio 1976
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1976-05-05;199~art1 · fonte su Normattiva