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I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonche' il termine previsto dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono prorogati al 30 giugno 1965.

Testo in vigore dal 18 luglio 1960 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1960-07-06;678~artunico · fonte del testo