Art. 8 — Dichiarazione di ripristino
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1966 al 16 dicembre 2010. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In deroga all'art. 7, quarto comma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, i danneggiati di guerra, che intendono ricostruire o riparare gli immobili di abitazione di loro proprieta' danneggiati dalla guerra, possono entro il 31 dicembre 1959 dichiarare alla competente intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino di tale immobile, anche se tale dichiarazione non fosse gia' stata fatta entro il termine previsto dal succitato articolo di legge, e sempreche' la relativa denuncia del danno sia stata effettuata entro i termini stabiliti dall'art. 7 della legge succitata. Nel caso che la somma liquidata a titolo di indennizzo sia stata gia' riscossa dall'interessato, si procedera' al conguaglio in sede di concessione del contributo di cui alla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-11;83~art8 · fonte del testo