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Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono imputate al capitolo 44 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'Africa italiana per i profughi dall'Eritrea, dalla Somalia, dall'Etiopia e dalla Libia ed ai capitoli 140-144 dello stato di previsione 1949-50 della spesa del Ministero dell'interno per tutti gli altri profughi indicati nei numeri 1, 3 e 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1950 al 16 dicembre 2010
