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I profughi rimpatriati dopo il 30 giugno 1949, che si trovino in stato di bisogno e siano nella impossibilita' di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei Centri di raccolta ove riceveranno una razione viveri in contanti, sempre che non abbiano in patria il coniuge od altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati. Per i nuovi ricoverati la permanenza dei profughi nei centri di raccolta non puo' avere durata superiore a diciotto mesi. Ai profughi delle varie categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, che, alla data del 30 giugno 1949, abbiano gia' compiuto il suddetto periodo massimo, verra' concesso, sempre che permangano le condizioni indicate nel primo comma, un ulteriore periodo di alloggio nei centri di raccolta, che dovra' in ogni caso cessare non oltre il 31 dicembre 1949. Ai profughi indicati nel precedente comma non spetta la razione viveri; ma, nei casi di indigenza, verra' concesso il sussidio nelle misure previste dall'art. 1 della, presente legge. Ai profughi che, alla data del 30 giugno 1949, non abbiano compiuto il suddetto periodo massimo, sara' corrisposta la razione viveri fino al compimento del periodo stesso. Qualora detto periodo scada prima del 31 dicembre 1949 e' applicabile fino a tale data la disposizione del precedente comma. I termini previsti dall'art. 2 della legge 1 marzo 1949, n. 51, vengono prorogati, il primo al 5 agosto 1949 e il secondo al 15 settembre 1949. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 gennaio 1950, n. 1
1La L. 5 gennaio 1950, n. 1 ha disposto (con l'art. 1) che "Tutte le disposizioni a favore dei profughi contenute negli articoli 1 e 2 della legge 1 agosto 1949, n. 453, sono prorogate per ogni effetto al 30 giugno 1950".
Testo in vigore dal 20 gennaio 1950 al 8 aprile 1952
