Provvedimento abrogato dalla l. 4 marzo 1952, n. 137.
Abrogato dal 8 aprile 1952
Provvedimento abrogato dalla l. 4 marzo 1952, n. 137.
Abrogato dal 8 aprile 1952
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1950 al 8 aprile 1952. 59 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le provvidenze a favore dei profughi di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, 1.556, modificato dalla legge 1 marzo 1949, n. 51, sono prorogate fino al 31 dicembre 1949, salvo l'aumento del sussidio per i profughi che non usufruiscono del trattamento vittuario a L. 125 per i capi famiglia e L. 100 per i familiari a carico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1952, N. 137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-08-01;453~art1 · fonte del testo